Gaeta chiederà i danni a Casa Savoia per i danni subiti nell’assedio del 1860/61 – La relazione dell’Avv. Pasquale Troncone.

Il 6 dicembre del 2008 si riunì a Gaeta il Consiglio Comunale della città martire del Risorgimento piemontese.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,deliberò che fossero restituiti alla citta’i beni demaniali requisiti dai savoiardi e la possibilità di una denuncia verso gli eredi di Casa Savoia per i danni arrecati a persone e cose durante l’assedio del 1860-61.
Quel consiglio comunale fu voluto fortemente dall’Assesore al Demanio Cap.Antonio Ciano,noto storico meridionalista, nonchè Segretario Nazionale del Partito del Sud.

Prima di una eventuale denuncia è stato chiesto un parere tecnico ad uno tra i più valenti avvocati di Napoli, l’Avv.Pasquale Troncone, patrocinante in cassazione nonchè Prof.aggiunto di Diritto Penale presso l’Università Federico II di Napoli.

Molta della notevole e preziosa documentazione è stata recuperata dall’Assessore Ciano presso l’Archivio Storico della citta’.

Il Sindaco di Gaeta Dr. Antonio Raimondi ringrazia l’esimio e dotto Avv.Troncone per lo studio gratuitamente fatto sulla rilevanza giuridica degli effetti dell’assedio del 1860-1861, studio che proponiamo e che dimostra la fondatezza su basi giuridiche della richiesta di risarcimento.

Antonio Ciano
Assessore al Demanio del Comune di Gaeta
Segretario Nazionale del Partito del Sud


P r e a m b o l o

Capitolo I – Esposizione delle circostanze di fatto oggetto di indagine

Capitolo II – Il regime giuridico di riferimento

Capitolo III – I problemi di discontinuità normativa e il fondamento del

diritto al risarcimento dei danni

Capitolo IV – La qualificazione giuridica degli atti di belligeranza

dell’esercito piemontese

Capitolo V – Le questioni dell’applicazione retroattiva del diritto punitivo

Capitolo VI – Il quadro normativo compatibile con i fatti storici in esame

Capitolo VII – Le possibili azioni riparative da intraprendere

P r e a m b o l o

§. – Viene richiesto dal Sindaco del Comune di Gaeta (Lt), in ragione dell’atto di Delibera n. 100 del Consiglio comunale adottata il 6 dicembre 2008 e poi della Delibera n. 12 adottata dalla Giunta comunale in data 29 gennaio 2009, di esprimere un parere scritto pro-veritate in ordine alla possibilità di richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti da singoli cittadini e dalla municipalità in occasione dell’assedio portato dalla truppe di Vittorio Emanuele II al quartiere antico di Gaeta nel periodo 7 settembre 1860 – 14 febbraio 1861.

§. – Prima di ogni altra cosa desidero esprimere il più sincero sentimento di gratitudine per aver destinato alla mia persona la richiesta di detto parere.

Ritengo necessario allo stesso tempo precisare che l’indagine che segue non intende costituire il fondamento di rivendicazioni dinastiche di Case regnanti cessate né è volta a proporre riflessioni sulla opportunità e sulle ragioni che portarono, attraverso l’epopea risorgimentale, all’Unità territoriale e politica della penisola italiana.

La formazione dello Stato unitario voleva essere e tuttora resta il naturale coronamento di un processo che il divenire della storia ha compiuto e che gli uomini nostri predecessori hanno favorito e di cui ancora oggi ne rivendichiamo la paternità e ne condividiamo le genuine, forti e ideali motivazioni, contro i sempre presenti auspici disgregatori (Scirocco A., Bologna, 1993 e 1998 ).

Si è cercato, in definitiva, di evitare di esprimere giudizi di valore, apprezzamenti di natura politica, considerazioni di carattere critico, limitando l’esame unicamente ai profili giuridici della complessa vicenda.

§. – L’attuale impegno di indagine giuridica investe dunque la valutazione delle condotte di singoli soggetti, le conseguenze dannose dell’eventuale loro illecito operato e quali azioni di natura giudiziaria o extra-giudiziaria si ritiene possibile promuovere per soddisfare, oltre che le ragioni della storia, i diritti fondamentali di singole persone che si pretende furono violati.

Al compimento del 150° dell’Unità d’Italia e del 60° anniversario della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nell’interesse della comunità municipale che rivendica i diritti violati, si impone come opportuno, attraverso adeguati strumenti di accertamento tecnico-giuridico, ristabilire un dialogo di pacificazione delle parti in causa, ripristinando la legalità e dichiarando estinti i motivi di contrasto e di contrapposizione (Semelin J., Torino, 2007).

§. – Al di là di motivazioni ispirate ai fondamenti del diritto positivo e dell’etica, vi sono ben altre ragioni di carattere ideale che impongono un’indagine accurata dei fatti accaduti nel biennio 1860-1861, ragioni che attengono al diritto naturale, dove il rispetto della sovranità ordinamentale di uno Stato -i cui caratteri sono indipendenza, supremazia, originarietà- si intreccia con il rispetto dei diritti inalienabili della persona umana e, soprattutto, con la libera determinazione di ciascuno a veder riabilitato il vissuto della propria comunità di appartenenza per legittimare l’integra titolarità del proprio presente.

Resta significativa a tale proposito l’affermazione formulata dai rappresentanti del Comune di Gaeta che si facevano portavoce del sentimento dei loro concittadini dell’epoca: “..non credasi, che questa città s’astenga e si asterrà dal presentare diversamente le sue ragioni per mera pusillanimità;” (Memoria della Città di Gaeta inviata al Parlamento di Torino nel 1865).

§. – Le fonti ossia il vasto materiale documentario ed archivistico che costituisce la piattaforma “di fatto” che si pone alla base del presente parere e che verranno progressivamente più avanti richiamate, sono le seguenti:

– Verbali e Deliberazioni del Decurionato di Gaeta dal 20 giugno 1858 al 24 febbraio 1863;

– Memoria della Città di Gaeta inviata al Parlamento di Torino nel 1865 dal Sindaco Domenico Vellucci (pubbl. 1866).

A tanto si aggiunga il considerevole numero di lavori monografici e antologici sull’argomento nonchè la memorialistica, oltre ai numerosi riferimenti legislativi espressi dagli ordinamenti giuridici delle cessate monarchie -borbonica e sabauda- e della Repubblica italiana, tutti riferimenti che verranno di seguito puntualmente forniti -seppure con indicazioni bibliografiche essenziali- per un corretto percorso di verifica della ricostruzione storiografica e giuridica che viene proposta.

§. – Va posto chiaramente in premessa che il Comune di Gaeta con tale iniziativa intende riaffermare la sua fedeltà ai principi della Costituzione repubblicana del 1948 ed in particolare tutta l’azione amministrativa che ne dovesse conseguire, non potrebbe non essere informata al dettato dell’art. 54 Cost. “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore..”. Del pari decisivo deve essere considerato il criterio di prudenza che in generale governa l’intera azione amministrativa, ma in particolare, per il caso che ci occupa, le singole possibili iniziative dovranno passare al vaglio del giudizio di opportunità, al fine di individuare e coltivare le opzioni più rispettose delle legittime esigenze della Comunità cittadina.

Gaeta chiederà i danni a Casa Savoia per i danni subiti nell’assedio del 1860/61 – La relazione dell’Avv. Pasquale Troncone.ultima modifica: 2009-08-06T20:05:00+02:00da tonyan1
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